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DAL 2022 ADDIO ALL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE

DAL 2022 ADDIO ALL’IRAP PER LE PERSONE FISICHE

Una delle novità tributarie di maggior rilievo previste dalla Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234)  è quella riguardante l’eliminazione dell’Irap (introdotta con Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446) per tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del Dlgs n. 446/1997. Questi soggetti, pertanto, nell’anno 2022, si limiteranno a “saldare ” il tributo per l’anno 2021, astenendosi dal versamento dell’acconto per l’anno successivo. Il tutto in attesa che (come cita l’articolo 6 dello schema di delega per la riforma fiscale) le risorse disponibili consentano di giungere al “graduale superamento” del tributo regionale.

I destinatari

La platea dei destinatari della novellata disposizione normativa riguarda, in buona sostanza, gli imprenditori individuali e gli artisti/professionisti (non in forma associata), che non avevano scelto i regimi forfettario e di vantaggio (già esclusi ex lege dal tributo regionale) e per i quali si integrava il requisito dell’autonoma organizzazione, concetto cardine che si è andato consolidando nel tempo grazie alle molteplici pronunce della Suprema Corte.

Nulla cambia, invece, oltre che per le società e gli enti, anche per gli studi associati e le associazioni professionali, che continueranno ad essere assoggettati al tributo regionale. Si ricorda, per questi ultimi, che anche la Corte di Cassazione, con Sentenze SS.UU. nn. 7291/2016 e 7371/2016, ha affermato che l’Irap è sempre dovuta, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio della loro attività. Sul punto, appare utile citare anche una recente presa di posizione della Suprema Corte, che con Ordinanza n. 39578/2021, ha, invece, escluso dall’applicazione dell’Irap uno studio associato sulla base della sua mera esistenza, essendo stato accertato, nel caso di specie, che i singoli professionisti avrebbero esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione.

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