PROROGA BONUS EDILIZI
PROROGA BONUS EDILIZI
Con la Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) Vengono prorogati:
Superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus casa (detrazione nella misura del 50%), bonus verde e bonus mobili (con un limite di spesa detraibile che scende da 16.000 a 10.000 euro). Per il bonus facciate l’aliquota scende al 60%.
Viene introdotta una nuova detrazione finalizzata all’ eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei requisiti previsti dal Dm Lavori pubblici n. 236/1989.
Quanto al Superbonus 110% si prevede che: a) per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Però, la detrazione al 110% è confermata solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per scendere al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025; b) per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2022, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli altri interventi la proroga arriva fino al 2024.
Inoltre, le spese sostenute per il rilascio dell’attestazione di congruità e del visto di conformità si considerano detraibili. Inoltre, detti adempimenti (attestazione di congruità e visto di conformità), richiesti dal Dl 157/2021 (Decreto Antifrode) in via generale per tutti gli interventi relativamente ai quali si effettua la cessione dei crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 121, Dl 34/2020 (anche mediante la modalità dello sconto in fattura; cfr. Cm 16/E/2021), non saranno più richiesti per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.